Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 25/11/2006 n. 625

Art. 13 - Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di venti anni; l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n.9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni dal rilascio della proroga decennale".

3. All'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 è aggiunto, infine, il seguente comma: "11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate.".

4. I titolari di concessioni contigue possono chiedere l'unificazione o la modifica del confine dei rispettivi titoli al fine di razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti in essi ricadenti.

5. La durata della concessione di stoccaggio è di 20 anni.

6. Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione o di stoccaggio possono trasferirne la titolarità o cederne quote; il trasferimento della concessione, o di quote di titolarità, è consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari. Le quote di titolarità di una concessione di stoccaggio possono essere diverse da quelle della relativa concessione di coltivazione, fermo restando che il rappresentante unico della concessione di coltivazione deve coincidere con il rappresentante unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio.

7. I giacimenti di sostanze minerali la cui concessione di coltivazione sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.

8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni di stoccaggio presentano all'UNMIG ed alla Sezione competente il programma di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione; il programma è corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.

9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacità di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacità delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (Comma sostituito dall' art. 12, comma 10, D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.). Capo III Disposizioni comuni alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

Art. 14 - Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari

1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ai quali è subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento.

3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili.

5. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio delle attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica, di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.

6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o designata.

7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli minerari è limitato a quanto necessario per l'osservanza delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5.

8. Nessun ente può essere obbligato a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste. tranne che su richiesta delle autorità competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 36 del Trattato dell'Unione europea.

Art. 15 - Difficoltà di accesso degli enti nei Paesi terzi

1. Nel caso un ente incontri difficoltà di ordine generale di accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o al loro esercizio in Stati non facenti parte dell'Unione europea, ne informa il Ministero.

2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ne informa la Commissione europea, garantendo comunque la riservatezza commerciale degli enti interessati.

3. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può altresì richiedere alla Commissione europea di proporre al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare uno o più Stati membri a negare il rilascio di titoli minerari ad enti effettivamente controllati dallo Stato di cui al comma 1 o da persone fisiche o giuridiche ad esso appartenenti.

4. Nel caso che il Consiglio dell'Unione europea, su richiesta della Commissione, dello Stato Italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzi tale procedura, il Ministero provvede a negare il rilascio di titoli minerari per la prospezione, ricerca o coltivazione o di loro proroghe ad enti di cui al comma 3.

Art. 16 - Comunicazione dati

1. Il Ministero, a decorrere dal 1° gennaio 1997, trasmette alla Commissione delle Comunità europee il BUIG, una relazione annuale contenente la stima delle riserve di idrocarburi esistenti, nonché l'elenco dei titoli minerari conferiti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, indicando altresì i luoghi ove ottenere informazioni al riguardo.

2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.

3. Alla cessazione di un titolo minerario la relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area del titolo è corredata delle linee sismiche maggiormente significative, dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto.

4. La relazione di cui al comma 3, nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario.

5. I rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e71 della legge n.613 del 1967, sono messi a disposizione dal titolare per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.

Art. 17 - Appalti nei settori esclusi

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinché i soggetti appaltanti:

a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'ag giudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.".

2. Il comma 5, dell'articolo 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, è abrogato. Capo IV Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione

Art. 18 - Armonizzazione delle disposizioni sui canoni

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per chilometro qua drato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato.

2. Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni di cui al comma 1 sono dovuti alla regione o provincia autonoma.

3. I canoni di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

Art. 19 - Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

 

Pagina 2/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional